ART. 1 (Denominazione, sede e durata)
È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato D. Lgs. 117/2017 o “Codice del Terzo settore”), un’associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:
“Centro Micologico Friulano Mario Bianchi APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, o CMF APS, con sede legale nel Comune di Udine e con durata illimitata. Il CMF APS, è stato costituito con atto del 1976 del notaio G. Bronzin di Udine e successiva modifica dello Statuto Associativo con atto del notaio Cutrupia del 1998.
L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto, ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
ART. 2 (Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:
d -“educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”
h – “ricerca scientifica di particolare interesse sociale”
i – “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”
L’associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:
- favorire e stimolare la conoscenza dei funghi e dei problemi attinenti alla scienza micologica, inclusa la tutela dell’ambiente in cui essi vivono, tramite conferenze, mostre, corsi, iniziative editoriali e lezioni anche presso scuole ed istituti, nonché escursioni sia nel territorio della Regione FVG che al di fuori di questa.
- raccogliere ed elaborare dati ed informazioni utili ai fini della ricerca micologica, della salvaguardia ambientale e della salute pubblica;
- elaborare materiale didattico ed illustrativo della materia trattata;
- allacciare e mantenere i migliori rapporti con istituzioni che abbiano scopi analoghi, anche collaborando con esse, ma conservando in ogni caso la propria autonomia organizzativa ed amministrativa;
- favorire la creazione di eventuali nuove sezioni del CMF APS nel territorio regionale, le quali dovranno essere costituite da un numero minimo di 10 soci e saranno sempre regolate dalle norme del presente Statuto.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche, gli enti del terzo settore o no profit che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli enti del terzo settore o no profit, non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.” (art. 35 comma 3 D. Lgs. 117/2017)
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’ Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
I soci sono ripartiti nelle seguenti categorie:
- socio ordinario tutti gli iscritti nel libro Soci,
- socio sostenitore i soci ordinari che versano annualmente uno speciale maggior contributo a favore del CMF APS,
- socio onorario, i soci che abbiano offerto al CMF APS un notevole contributo scientifico, finanziario od operativo. Potranno essere tali le persone fisiche, altri enti del terzo settore o no profit, dichiarati tali dall’ Organo di Amministrazione.
Tutti gli Associati godono di pari diritti e sono tenuti ai medesimi obblighi.
L’ Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
L’ Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’ Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, se iscritti nel Registro dei Volontari;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. Il mancato versamento della quota, comporta la sospensione temporanea dai diritti di cui al presente articolo. Tale sospensione termina all’ atto del versamento.
- informare preventivamente l’Organo di Amministrazione di eventuali iniziative personali che possano coinvolgere il CMF APS.
- non operare in modo da danneggiare l’attività e l’immagine dell’Associazione
ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca volontariamente danni materiali o morali all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione con voto segreto dell’Organo di Amministrazione, previa acquisizione del parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, che si esprime dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Prima della decisione finale, lo stesso interessato potrà presentare eventuali proprie controdeduzioni e ciò nei termini fissati dall’Organo di Amministrazione. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata, in forma integrale e per iscritto all’ interessato, che avrà diritto alla impugnazione nei tempi e nei modi stabiliti dalle Leggi che regolano il Terzo Settore e le Associazioni non riconosciute.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
Al Socio che non effettua il versamento delle quote associative entro il 30 giugno del secondo anno consecutivo, verrà inviata una comunicazione, anche in formato elettronico ai recapiti indicati, invitandolo a regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni. Qualora ciò non avvenga verrà annotata la cancellazione sul libro soci con deliberazione del’ Organo di Amministrazione. Il socio in questione, potrà sempre reiscriversi all’ associazione trascorso almeno un anno dalla cancellazione.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6 (Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- l’Organo di Amministrazione;
- il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- La Commissione Tecnica;
- Il Comitato di Redazione del Bollettino e/o di altre pubblicazioni.
ART. 7 (Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, alla data dell’Adunanza, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e/o di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
Le Assemblee possono prevedere la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza od in via telematica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa alle votazioni.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio e del Previsionale di spesa.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, incluso il revisore legale dei conti, qualora necessario.
- approva il Bilancio di esercizio e la previsione economica di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 comma 3 del Codice civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- approva gli importi, le modalità di versamento ed i termini delle quote associative.
- delibera sulle modificazioni statutarie.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2 / 3 degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 / 4 degli associati.
ART. 8 (Organo di Amministrazione)
L’ Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione, tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente scelti tra i membri dell’Organo di Amministrazione del CMF APS;
- nominare il segretario scelto tra i membri dell’Organo di Amministrazione;
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il Previsionale di spesa e l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
deliberare l’ammissione degli associati e l’eventuale loro esclusione; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
L’ Organo di Amministrazione decide sull’ attribuzione delle cariche onorifiche di Socio onorario e di Presidente onorario. La carica di Presidente onorario dà diritto di partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione a scopo consultivo.
L’ Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, deciso dall’ Assemblea dei Soci, compreso tra 3 e 11, nominati dall’Assemblea per la durata di due anni e che possono essere rieletti.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’ Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta la richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei membri in carica. Le relative decisioni verranno prese a maggioranza semplice.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del D. Lgs. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente Statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9 (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’ Organo di Amministrazione tra i propri componenti, soci del CMF APS, a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Inoltre il Presidente ha i seguenti compiti:
- definire gli Ordini del Giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione e delle Assemblee;
- sorvegliare e coordinare l’attività delle commissioni e degli organi dell’Associazione
- sorvegliare e coordinare il funzionamento di tutti i servizi e delle attività sociali, comprese quelle di eventuali sezioni;
- decidere nei casi di urgenza, ma con l’obbligo di successiva ratifica da parte dell’Organo di Amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento temporaneo anche di quest’ultimo sarà sostituito dal membro dell’Organo di Amministrazione che ha ottenuto più voti nell’elezione assembleare.
ART.10 (l’Organo di Controllo)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo.
ART.11 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di massimo tre membri eletti dall’ Assemblea, che durano in carica due anni. Essi vigilano sulla regolarità amministrativa e contabile del CMF APS. Possono compiere controlli e ispezioni a loro arbitrio ed in ogni caso almeno semestralmente.
Essi provvedono a nominare il proprio Presidente. In caso di perdita della qualità di membro del Collegio dei Revisori dei Conti da parte di uno dei suoi componenti subentrerà colui il quale avrà ottenuto il maggior numero di preferenze, fra i non eletti, nell’ ultima Assemblea di rinnovo cariche. La nomina di quest’ ultimo verrà comunque ratificata alla prima Assemblea utile. In ogni caso i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere anche membri dell’Organo di Amministrazione.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, partecipa di diritto, con semplice funzione consultiva, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Organo di Amministrazione.
E’ prevista la nomina di un Revisore Legale dei conti o di una Società di revisione legale per i casi indicati dall’ art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 12 (Commissione tecnica)
La Commissione Tecnica è formata dagli esperti designati dall’ Assemblea su indicazioni dell’Organo di Amministrazione. Essa tratta lo studio dei vari aspetti della micologia e della tutela ambientale e dà assistenza tecnica ai soci e contribuisce alla realizzazione delle iniziative della associazione. E’ suo compito quello di promuovere incontri e/o scambi culturali con altre associazioni micologiche e/o enti pubblici o privati, al fine di approfondire e discutere i temi utili ad un costante aggiornamento della materia. Il numero dei componenti della Commissione Tecnica sarà stabilito dall’ Assemblea. Essi rimarranno in carica per 2 anni.
ART. 13 (Comitato di Redazione del Bollettino e/o altre pubblicazioni)
Il Comitato di Redazione del Bollettino e/o altre pubblicazioni ha il compito di visionare tutte le pubblicazioni, di scegliere la documentazione illustrativa, di correggere le bozze, di seguire le fasi di stampa di qualsiasi opera edita dal CMF APS.
Il Comitato di Redazione del Bollettino e/o altre pubblicazioni è composta da tre membri, di cui almeno due soci e da un direttore scientifico, anche non Socio. Il Comitato di Redazione del Bollettino e/o altre pubblicazioni dura in carica due anni.
Esso viene nominato dall’ Assemblea su indicazioni dell’Organo di Amministrazione.
ART. 14 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 16 (Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 D. Lgs. 117/2017.
ART. 17 (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, nelle forme previste dall’art. 13 commi 1-2 e dall’art 14 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’ Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 18 (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione tenuti a cura di ciascun organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell’Associazione.
ART. 19 (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 20 (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 21 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’ Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 23 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.